Patente a Punti
Visualizza la Tabella Punti: Allegato art. 126 bis.
CAPO I
MODIFICHE AL CODICE DELLA
STRADA, DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 22.
(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi
del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a
punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)
1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «recuperare 9 punti.» e' inserito
il seguente periodo: «La riacquisizione di punti avviene all'esito di
una prova di esame»;
b) al comma 6, le parole: «A tale fine,» sono sostituite dalle
seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della
patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una
perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non
contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima
violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque
punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,» ed il terzo
periodo e' soppresso;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Per le violazioni penali per le quali e' prevista una
diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere
del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti
irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura
penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica
all'organo accertatore, che entro, trenta giorni dal ricevimento ne
da' notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
2. I programmi e le modalita' di effettuazione della prova di esame
di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n.
285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono
stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8- 5» e «Commi 9 e
9-bis -10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8
- 3», «Comma 9 - 6» e «Comma 9-bis - 10»;
b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 -
2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«Comma 5 per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per
violazione dei tempi di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo
periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per
violazione dei tempi di guida - 2; Comma 7 terzo periodo per
violazione dei tempi di riposo - 5» e «Comma 8 - 2»;
c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono
soppresse;
d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 -
1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per
violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione dei tempi
di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo periodo - 1; Comma 7
secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi
di guida - 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di
riposo -5» e «Comma 8 - 2»;
e) dopo il capoverso «Art. 186» e' inserito il seguente: «Art.
186-bis - Comma 2 -5»;
f) dopo il capoverso «Art. 187» e' inserito il seguente: «Art.
188 - Comma 4 - 2»;
g) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 -
2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 -
3» sono soppresse;
h) all'ultimo capoverso e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una
norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio
determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti».
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sulla base delle risultanze di un'apposita attivita' di studio e di
sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata,
con particolare riferimento ai requisiti di idoneita' dei soggetti
che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di
professionalita' dei docenti e di idoneita' delle attrezzature. Sono
altresi' individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285
del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente
alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi
di guida sicura avanzata e' utile al recupero fino ad un massimo di
cinque punti.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4
l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Le disposizioni di cui al capoverso «Art. 186-bis» della tabella
dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n.
285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma 3 del presente
articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'articolo 22
- l'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, Nuovo codice della strada, come modificato
dalla presente legge,cosi' recita:
126-bis. Patente a punti.
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito
un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura
indicata nella tabella allegata, a seguito della
comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di
una delle norme per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al
titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione
del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare
dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu'
violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere
decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del
presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista
la sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la
violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da'
notizia, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. La contestazione si intende definita
quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti
dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto
pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi, il proprietario del veicolo,
ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo
196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro
sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione, i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione. Se il
proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il
suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a
fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine,
all'organo di polizia che procede. Il proprietario del
veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che
omette, senza giustificato e documentato motivo, di
fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 263 a euro 1.050. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri
avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli
interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. Ciascun conducente puo' controllare in tempo reale
lo stato della propria patente con le modalita' indicate
dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il
punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di
aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da
soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di
riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di
abilitazione professionale e unitamente di patente B, C,
C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La
riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di
esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve
essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri competente per territorio, per
l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati
alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di
svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui
al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di
violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del
completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti
punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la
mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di
una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione
del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di
due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della
patente deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di
cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il
titolare della patente che, dopo la notifica della prima
violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti,
commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di
dodici mesi dalla data della prima violazione, che
comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.
Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per
territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di
guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga
ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento di revisione, la patente di guida e'
sospesaa tempo indeterminato con atto definitivo, dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici. Il provvedimento di sospensione e' notificato
al titolare della patente a cura degli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro
ed alla conservazione del documento .
6-bis. Per le violazioni penali per le quali e' prevista
una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il
cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648
del codice di procedura penale, nel termine di quindici
giorni, ne trasmette copia autentica all'organo
accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne da'
notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
- La tabella dei punteggi allegata all'articolo126-bis
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo
codice della strada, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis
Parte di provvedimento in formato grafico
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra
patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i
primi tre anni dal rilascio Per gli stessi tre anni, la
mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio determina
l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.
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